Art. 19.

      1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. La confessione o l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.